In altre parole, dunque, coloro che interrompono il loro rapporto lavorativo nel periodo sopra indicato, sia per dimissioni che per licenziamento, avranno diritto alla rivalutazione della quota accantonata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il giorno della cessazione del rapporto di lavoro, attraverso l’applicazione del suddetto coefficiente di rivalutazione e di un tasso fisso pari all’1,50% annuo.
Questo onde evitare che risultino penalizzati coloro che cessano lo svolgimento della loro prestazione lavorativa durante l’anno, considerando che la rivalutazione della quota di TFR accantonata viene effettuata al 31 dicembre di ciascun anno mediante l’applicazione di un tasso fisso pari all’1,50% annuo e di un tasso in misura variabile pari al 75,00% dell’aumento dell’indice di rivalutazione dei prezzi al consumo Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Il trattamento di fine rapporto, ricordiamo, spetta a tutti i lavoratori dipendenti il cui contratto collettivo di riferimento prevede il pagamento di tale indennità al termine del rapporto di lavoro. La somma spettante deve essere determinata calcolando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5, con riduzione proporzionale per le frazioni di anno.