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Ferie e malattia badanti e colf

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La legge e il contratto collettivo di categoria regolano nel dettaglio i diritti dei collaboratori domestici: colf e badanti. In particolare, queste sono le norme relative ai periodi di assenza giustificata dal lavoro da parte dei collaboratori.

àˆ bene, comunque, ricordare come premessa che ogni regola puಠessere sempre derogata in senso pi๠favorevole per il lavoratore e mai in senso opposto.


Colf e badanti hanno diritto a ventisei giorni di ferie ogni anno: le parti decidono concordemente quando saranno fruite, ma non possono essere spezzettate in pi๠di due periodi nel corso dell’anno. Se vi èaccordo, perà², le parti possono scegliere una soluzione pi๠flessibile e considerare, in alternativa, di ripartire cinquantadue giorni ogni biennio. Questa èla soluzione pi๠comoda soprattutto per i domestici stranieri, che magari rinunciano alle ferie il primo anno per godere di molte settimane libere l’anno dopo per tornare a casa.

Inoltre, devono astenersi dal lavoro durante i giorni festivi (le domeniche, Natale, il 25 aprile…). Il datore di lavoro puಠcomunque chiedere al collaboratore di prestare ugualmente servizio, ma corrispondendo una maggiorazione del 60% sulla retribuzione ordinaria.
In caso di malattia, il datore di lavoro ècomunque tenuto a corrispondere al domestico la retribuzione: dimezzata nei primi tre giorni e poi intera per i successivi otto, dieci o quindici giorni a seconda dell’anzianità  di servizio.


Nell’ipotesi di maternità , infine, la colf o badante ha diritto all’astensione obbligatoria del lavoro per cinque mesi (solitamente i due antecedenti al parto e i tre successivi), ricevendo in questo tempo l’indennità  dell’INPS.

àˆ da notare che il domestico che convive col datore di lavoro ha diritto a restare in quella casa anche se ammalato o in maternità .