àˆ bene, comunque, ricordare come premessa che ogni regola puಠessere sempre derogata in senso pi๠favorevole per il lavoratore e mai in senso opposto.
Colf e badanti hanno diritto a ventisei giorni di ferie ogni anno: le parti decidono concordemente quando saranno fruite, ma non possono essere spezzettate in pi๠di due periodi nel corso dell’anno. Se vi èaccordo, perà², le parti possono scegliere una soluzione pi๠flessibile e considerare, in alternativa, di ripartire cinquantadue giorni ogni biennio. Questa èla soluzione pi๠comoda soprattutto per i domestici stranieri, che magari rinunciano alle ferie il primo anno per godere di molte settimane libere l’anno dopo per tornare a casa.
Inoltre, devono astenersi dal lavoro durante i giorni festivi (le domeniche, Natale, il 25 aprile…). Il datore di lavoro puಠcomunque chiedere al collaboratore di prestare ugualmente servizio, ma corrispondendo una maggiorazione del 60% sulla retribuzione ordinaria.
In caso di malattia, il datore di lavoro ècomunque tenuto a corrispondere al domestico la retribuzione: dimezzata nei primi tre giorni e poi intera per i successivi otto, dieci o quindici giorni a seconda dell’anzianità di servizio.
Nell’ipotesi di maternità , infine, la colf o badante ha diritto all’astensione obbligatoria del lavoro per cinque mesi (solitamente i due antecedenti al parto e i tre successivi), ricevendo in questo tempo l’indennità dell’INPS.
àˆ da notare che il domestico che convive col datore di lavoro ha diritto a restare in quella casa anche se ammalato o in maternità .