Sull’interpello numero 13/2016 richiesto dall’Assaereo riguardo alla disciplina dei congedi parentali ha risposto la Direzione generale per l’Attività ispettiva.
L’Assaereo chiede se, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 80/2015 che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, possano continuare a ritenersi operative le regole fissate dal CCNL formatosi sulla vecchia normativa, anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni. In pratica si chiese se il datore di lavoro, in
presenza di una richiesta del lavoratore nel rispetto del termine minimo di preavviso, possa disporre una
diversa collocazione temporale di fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa. Questo èquanto risposto nella sintesi di Lavoro e Diritti:
Fatte le dovute premesse la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro chiarisce che in risposta al primo quesito, si puಠritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.
Per quanto concerne il secondo quesito, il Ministero afferma che va osservato che la giurisprudenza di
legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in termini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. 16 giugno 2008, n. 16207). Resta comunque ferma la possibilità – cosଠcome rappresentato con risposte ad interpello n. 31/2010 e n. 1/2012 in relazione ai permessi ex L. n. 104/1992 – di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività  imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.