► ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza 9150/2012, con la quale èstato definito illegittimo il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore che aveva chiesto un permesso per le sue nozze, che si celebravano il 21 dicembre 2006, e di poter fruire del concedo matrimoniale dal 2 al 15 gennaio 2007.
► DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO
L’azienda aveva revocato tale permesso e disposto che il lavoratore avrebbe fruito del congedo matrimoniale dal 21 dicembre al 4 gennaio, in quanto riteneva che il congedo doveva essere fruito a partire dalla data delle nozze. Il lavoratore èstato poi licenziato il 31 gennaio 2007, la vicenda èfinita in tribunale e nel novembre del 2008 èstato emanato un provvedimento che ne disponeva il reintegro nel posto di lavoro.
La questione èpoi arrivata dinanzi alla Cassazione, che oltre ad affermare quanto sopra detto ha anche ricordato che la richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata nei confronti del datore di lavoro con sufficiente anticipo.