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Diritti dei cassintegrati: congedi minori e festività 

operaio lavoratore

Oltre ai permessi “principali” come ferie e permessi di cui abbiamo trattato, i lavoratori hanno solitamente diritto anche ad una pluralità  di congedi cosiddetti “minori” regolati per legge e, pi๠spesso, per contratto collettivo. Vediamo, dunque, cosa succede in caso di ammissione alla CIG.

Alcuni permessi prevalgono sulla cassa integrazione: perciಠil lavoratore ha diritto a fruire del congedo con le regole ordinarie.


Si tratta, nello specifico, del congedo matrimoniale, totalmente a carico del datore di lavoro in caso di impiegati e da ripartire fra datore e INPS negli altri casi, e del congedo di una giornata a carico dell’INPS nell’ipotesi di donazione del sangue.

Caso peculiare èpoi quello del congedo (a carico dell’INPS) richiesto per assistere un congiunto disabile o ammalato. In caso di CIG a zero ore l’integrazione salariale ècomunque erogata pienamente, mentre in caso di CIG ad orario ridotto, essa èattribuita insieme all’indennità  da congedo in proporzione alle ore interessate.


Per quanto invece riguarda le festività , il quadro èil seguente: se il lavoratore èretribuito con un fisso mensile, le festività  non incidono in alcun modo sul calcolo dell’integrazione salariale, che èdeterminata secondo le vie ordinarie.

Se invece la retribuzione èbasata su ore e/o giorni di lavoro, il discorso si complica. In questo caso, infatti, le ore delle tre festività  di origine civile (25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) sono pienamente conteggiate come fonte di integrazione salariale.

Le date di origine religiosa, invece (1 gennaio, 15 agosto, 25 dicembre ecc.) danno luogo ad integrazione salariale solo in caso di CIG “a zero ore” con sospensione superiore alle due settimane, mentre non sono mai integrabili in caso di sospensione di durata inferiore, nè in caso di CIG secondo la formula “ad orario ridotto”.