Home » Diritti dei cassintegrati: ferie e permessi

Diritti dei cassintegrati: ferie e permessi

operai

Negli ultimi dodici mesi, il numero dei lavoratori subordinati sottoposti al regime della cassa integrazione guadagni (CIG) ètriplicato, anche in seguito alle nuove norme provvisorie sull’estensione del regime in deroga alle leggi tradizionali sul tema.

Leggi, contratti collettivi, circolari dell’INPS e sentenze della magistratura sono intervenuti pi๠volte per chiarire i confini dei diritti che maturano a favore dei lavoratori cassintegrati. Vediamo dunque di delineare una panoramica.


Va perಠprecisato preliminarmente che il discorso riguarda indistintamente CIG ordinaria e CIG straordinaria; la vera distinzione, casomai, va tracciata fra le forme di attuazione dell’ammortizzatore sociale.

In alcune aziende i lavoratori ruotano: avremo per ciascuno di loro, dunque, periodi di lavoro alternati a periodi di totale sospensione (sistema a “zero ore”). In altre aziende, invece, i dipendenti rimangono tutti sul posto di lavoro per l’intero periodo della CIG, ma con orario ridotto.


Le ferie maturano regolarmente solo per la seconda ipotesi di CIG: la Cassazione ha infatti affermato che la maturazione delle ferie èproporzionale ai giorni di lavoro effettivo indipendentemente dagli orari.

Nell’ipotesi di sospensioni alternate, invece, le ferie maturano solo in proporzione ai giorni di lavoro. L’unica eccezione èin alcuni contratti collettivi, nei quali le ferie maturano non per giorni ma per mesi di lavoro: laddove, dunque, le sospensioni non impediscono ai dipendenti di stare sul posto di lavoro per almeno quindici giorni, ai fini del calcolo delle ferie maturande verrà  considerato (per arrotondamento) un mese intero.

Il discorso stabilito per le ferie si applica pari pari anche ai permessi dal lavoro che compensano le vecchie festività  abolite una trentina di anni fa (come Corpus Domini e l’Ascensione): anche qui, dunque, il diritto dei lavoratori alle ore di permesso matura secondo le medesime regole già  descritte.