La finalità era quella di attribuire all’Erario un’etica nelle azioni e negli strumenti adottati, e una serie di garanzie di cui il cittadino avrebbe dovuto godere sempre, con riferimento a qualsiasi genere di tributo.
Nasce cosଠlo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge 212 del 2000), o, pi๠brevemente, “Statuto del Contribuenteâ€, che stabiliva e stabilisce tuttora numerosi principi di garanzia del cittadino da eventuali abusi a tutti i livelli nell’azione erariale.
In realtà , va subito precisato che, a dispetto delle pur ottime intenzioni, lo Statuto si èrivelato in molte occasioni uno strumento vuoto, dato che si perde il conto di tutte le norme successive al 2000 in cui il legislatore, fissando regole che si dirigevano in tutt’altra direzione, ha premesso che si trattava di deroghe alla L. 212/2000. Queste deroghe, con il tempo, si sono rivelate cosଠnumerose da far legittimamente dubitare dell’effettiva utilità dello Statuto.
In ogni caso, alcuni dei principi fissati dalla legge del 2000 sono ormai consolidati e indiscussi. Vediamo dunque di analizzare il contenuto dello Statuto, non foss’altro per i diritti che esso riconosce al contribuente e che quest’ultimo, dunque, deve conoscere per poterli difendere quando se ne dovesse presentare la necessità , per esempio quando riceve un’ingiustificata cartella di pagamento o subisce un’ispezione delle Fiamme Gialle.
Di una di queste norme abbiamo già parlato diffusamente: si tratta dell’estensione del diritto di interpello ad ogni tipologia di argomento tributario. Per una trattazione esaustiva sull’interpello, rinviamo dunque a quanto esposto in quella sede.