Il primo di essi riguarda il caso in cui egli si sia attenuto ad indicazioni provenienti dalla stessa Amministrazione Finanziaria.
Immaginiamo il caso del contribuente che presenti interpello proprio per sapere come comportarsi in una certa situazione e successivamente si attenga al contenuto della risposta ricevuta.
La legge consente all’Agenzia delle Entrate di disconoscere in seguito l’interpretazione offerta (salvo l’onere della prova, a proprio carico), ma, in tutti i casi, il contribuente preso in contropiede non puಠsubire alcuna multa.
L’altro caso èquello in cui il contribuente esegue una violazione puramente formale, tale da non inficiare in alcun modo l’azione accertativa dell’Amministrazione Finanziaria o da consentirgli indebiti risparmi d’imposta.
Per proporre qualche esempio tratto dalla vita quotidiana, immaginiamo che venga sbagliato il numero di una fattura emessa, si indichi in dichiarazione dei redditi il codice fiscale errato, oppure nel modello F24 ci si confonda sul codice tributo da impiegare.
L’articolo forse pi๠rivoluzionario dello Statuto del Contribuente èperಠil numero 12, che prevede l’introduzione di limitazioni all’invasività degli organi dell’Amministrazione Finanziaria: un principio in precedenza difficile persino da immaginare.
àˆ dunque stabilito che ogni attività di controllo deve trovare il suo limite in quelle che sono le effettive esigenze conoscitive da parte delle agenzie fiscali e/o della Guardia di Finanza; tali operazioni, inoltre, devono essere condotte in maniera tale da arrecare il minor disturbo possibile alla vita e all’attività lavorativa del contribuente sottoposto a verifica.
Nel prossimo articolo analizzeremo nel dettaglio in cosa consistono questi vincoli all’azione degli organi dell’Amministrazione Finanziaria.