Si tratta del buon senso comune ma in alcuni casi si sacrifica anche questo al profitto e cosଠcapita che il datore di lavoro calcoli la tredicesima escludendo dai giorni lavorati quelli in cui il dipendente èstato assente usufruendo dei permessi 104. Il giudice chiamato ad intervenire non ha dato ragione al datore di lavoro.Â
All’interpretazione della disposizione maggiormente idonea a evitare che l’incidenza sull’ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzo del permesso stesso.
Questo il punto di partenza normativo che spiega la non computabilità dei permessi ai fini della tredicesima opera solamente se questi permessi si cumulano con i congedi parentali e con i congedi per la malattia del figlio. Chiarendo tale principio e richiamando il comma 4 dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, la Corte ha dato ragione alla lavoratrice che ha fatto ricorso contro il datore di lavoro.
Il caso in esame riguardava una lavoratrice madre di un figlio disabile alla quale il datore di lavoro tratteneva dalla tredicesima mensilità la quota parte relativa alle giornate di assenza per la fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili. I giudici hanno perಠchiarito che i permessi richiesti in virt๠della Legge 104 devono essere computati ai fini delle ferie e della tredicesima.