La normativa di riferimento quando si parla di aspettativa non retribuita èla n. 53 del 2000. Ecco i tratti salienti di una normative che anche oggi puಠdare parecchie indicazioni a chi ha intenzione di trascorrere all’estero o in Italia qualche periodo di pausa dal lavoro.Â
La legge n. 53 del 2000 èstata promulgata l’8 marzo e indica le “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità , per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città “.
La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Per le vacanze, insomma, le ferie non sono previste. Si parla di maternità e paternità , formazione, formazione continua e anticipazione del trattamento di fine rapporto. Ci sono poi i congedi per motivi particolari che riportiamo di seguito.
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità , il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puಠsvolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non ècomputato nell’anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; il lavoratore puಠprocedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.