àˆ possibile riscattare presso l’INPS i periodi di aspettativa presi per motivi di famiglia, nel caso in cui ad esempio ci sia stata la ricongiunzione dei contributi o il trasferimento. Va chiesta alla gestione previdenziale in cui èconfluita quella obbligatoria relativa al periodo di aspettativa.Â
L’INPS in un messaggio recente (1478 del 27/02/2015) ha precisato la normativa e le procedure legate alla gestione delle richieste di riscatto dell’aspettativa per motivi di famiglia (di cui aveva parlato nella Circolare n.26 del 28 febbraio 2008). Possono ottenere questo tipo di sospensione dell’attività lavorativa i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Questi lavoratori possono chiedere il riscatto dei periodi di aspettativa anche se sono stati goduti prima del 31 dicembre 1996.
Il periodo di aspettativa deve essere documentato e il lavoratore deve dimostrare di averla ottenuta per gravi motivi di famiglia. Si possono riscattare al massimo 2 anni anche se non continuativi, di questo particolare congedo. E i gravi motivi di famiglia di cui bisogna presentare documentazione sono i seguenti:
- necessità derivanti dal decesso di una delle persone che fanno parte della stessa famiglia anagrafica (che risulta dallo stato di famiglia);
- situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza di un familiare (che fa parte dello stesso stato di famiglia);
- situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- le seguenti patologie, riferite e un membro della famiglia anagrafica: patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale (incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica), derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche.