Il Consiglio di Stato ha stabilito in una sentenza legata alle richieste della titolare di un’agenzia di trasporto valori, che il titolo magistrale èabilitante per l’insegnamento ma non èutile per l’accesso alle professioni che richiedono un diploma superiore perchè non puಠessere equiparato ad un diploma. I dettagli.Â
La titolare dell’agenzia aveva un titolo di istruzione secondaria superiore non equiparabile ad un diploma di suola superiore pur essendo valido per l’accesso all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio.
Il TAR chiamato al primo grado di giudizio, aveva riconosciuto l’equiparazione dei due diplomi perchè non aveva messo in discussione l’ammissione ai concorsi o l’iscrizione a corsi universitari ma soltanto l’accesso ad una professione. Il Consiglio di Stato ha in parte ribaltato la sentenza dicendo che il diploma magistrale conseguito al termine di un corso triennale puಠessere usato per l’insegnamento ma non èda considerarsi rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado quindi non èquiparabile ad un diploma che in genere èrilasciato alla fine di un corso di studi superiori di cinque anni.
Solo questi anni possono essere usati, per la loro durata e per la preparazione specifica, per l’accesso a corsi di laurea e per i concorsi per la Pubblica amministrazione. Il titolo triennale, riguardo l’insegnamento, dà accesso soltanto alla graduatoria della scuola dell’infanzia. A chiarirlo anche una nota USR Veneto pubblicata l’estate scorsa il 18 agosto 2014.
Il chiarimento e la notizia sono molto importanti visto che si preparano le assunzioni per i precari della scuola. Chi aveva avuto modo di accedere alle graduatorie con un titolo di questo tipo, non sarà dunque escluso.