Il lavoro accessorio ènato con l’intenzione di far emergere il lavoro nero. Tuttavia negli anni con i voucher si èandati a coprire le spese per qualsiasi professionista. Allora èarrivato il momento di legiferare di nuovo sui buoni lavoro.Â
Sono state introdotte delle novità rispetto all’attivazione dei voucher ma resta da capire se chi li usa puಠessere sanzionato per mancato rispetto della normativa. Addirittura si parla di una maxisanzione contro il sommerso.
La previsione di una esplicita sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva per l’utilizzo dei voucher riduce la possibilità di applicare la maxisanzione contro il lavoro sommerso. Una circolare del ministero del Lavoro richiama invece la centralità della comunicazione preventiva al fine di non incorrere nella maxisanzione che, spiega IPSOA
andava applicata dagli Ispettori del lavoro quando mancasse la comunicazione preventiva (all’INPS nello scenario normativo ante-correttivo), perchè si trattava di una ipotesi di non sussistenza del “titolo†che legittimava l’utilizzo del lavoro accessorio, pertanto la prestazione resa doveva considerarsi “in neroâ€, in quanto si aveva una «prestazione di fatto, non censita preventivamente» dalle strutture pubbliche chiamate a vigilare sulla corretta attuazione dell’istituto.
Appare legittimamente argomentabile la possibilità di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008), in assenza di comunicazione preventiva, dovendosi considerare il lavoratore (che il committente indica come) accessorio, individuato in sede di accesso ispettivo intento nello svolgimento della propria prestazione, come personale «non risultante dalla documentazione obbligatoria» (semprechè venga superata la soglia del 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro).