Il condono “tombaleâ€Â non èvalido per i redditi prodotti all’estero: la novità arriva dopo che la Corte di cassazione, ha affrontato il contenzioso creatosi con un contribuente il quale rivendicava di non essere tenuto a dichiarare in Italia i redditi percepiti all’estero, in quanto cittadino straniero in conseguenza del trasferimento, della propria residenza anagrafica nel principato di Monaco.
Il ricorso èstato inizialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale, che ha dichiarato che i redditi “risultano tassati in Italia con la dichiarazione dei redditi alla medesima stregua e cumulativamente e non potevano non comprendere anche i proventi professionali prodotti all’esteroâ€.
Secondo la Corte, i redditi conseguiti all’estero sono esclusi dall’articolo 9, comma 1, della legge 289/2002: “Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonchè i redditi di cui all’art. 8 co. 5, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8 secondo le modalità ivi indicateâ€. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero con qualunque modalità , èdovuta un’imposta sostitutiva di quelle indicate al co. 1 pari al 6 per centoâ€
Era già stata l’Agenzia delle Entrate con le circolari 12/2003 e 25/2003, a sottolineare che il condono “tombale†non ha effetto per i redditi conseguiti in un altro Stato, fornendo nel contempo utili informazioni in merito alla nozione da attribuirsi ai “redditi conseguiti all’esteroâ€. L’ordinanza non chiarisce invece il requisito temporale secondo cui il domicilio deve essere individuato in Italia per “la maggior parte del periodo di impostaâ€.