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Contrasto ai paradisi fiscali

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All’interno della manovra estiva trova spazio anche un articolo, il numero 12, intitolato significativamente “Contrasto ai paradisi fiscali”.

Composto da tre commi, insolitamente il primo di essi contiene una dichiarazione di intenti sui commi successivi, ossia l’intenzione di dare attuazione alle decisioni dell’OCSE per spingere all’emersione di attività  economiche e finanziarie detenute in Paesi caratterizzati da un regime tributario privilegiato, come ad esempio il Liechtestein: i cosiddetti “paradisi fiscali”.


Lo scopo dichiarato èquello di “migliorare l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonchè di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati”.


Le misure adottate, in realtà , sono poche, ma dall’impatto potenzialmente notevole. Da un lato si istituisce in seno all’Agenzia delle Entrate un’unità  investigativa speciale che, in collaborazione con la Guardia di Finanza, si dedichi esclusivamente proprio ai fenomeni di evasione ed elusione extraterritoriale, con lo scopo di acquisire informazioni e favorire la cooperazione internazionale.

Dall’altro lato, si stabilisce che tutti gli investimenti e le attività  finanziarie detenuti da un soggetto residente in Italia in uno dei Paesi che rientrano nella famigerata “black list” dei paradisi fiscali approntata dal Ministero delle Finanze e non dichiarate nell’apposito quadro all’interno della dichiarazione dei redditi, si considerano costituiti da redditi sottratti illecitamente alla tassazione nel nostro Paese, fatta salva la possibilità  di fornire prova contraria.

Tutte le sanzioni previste dal decreto legislativo 471 del 1997 (che detta legge in materia di sanzioni tributarie) sono raddoppiate a danno di chi dovesse compiere gli illeciti descritti.

Quest’ultima legge ha valenza esclusivamente fiscale e assume valenza di deroga rispetto a qualsiasi altra norma esistente che dovesse porre limitazioni da questo punto di vista.