Legittimi gli accertamenti per l’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi prodotti all’estero, ma con il contribuente che abbia residenza e produca reddito abitualmente all’estero, ma sia fiscalmente residente in Italia. Insomma il contribuente che produce reddito regolarmente all’estero deve provvedere necessariamente alla sua cancellazione dall’anagrafe del Comune italiano e provvedere subito alla sua iscrizione all’AIRE, Anagrafe Italiani all’estero.
Questo èquanto ha chiarito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 16634/2018 confermando la legittimità degli accertamenti per l’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi prodotti all’estero se il contribuente non risulta ancora iscritto all’AIRE.Â
La Corte ricorda che ènecessaria la definizione di residenza fiscale, ex art. 2 del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi: sono pertanto considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle Anagrafi della Popolazione Residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.
La residenza anagrafica in pratica tenderebbe a coincidere con la presunzione di residenza fiscale e peri trasferimento all’estero èassolutamente necessaria la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.
Nel momento in cui l’iscrizione all’AIRE dovesse pervenire in ritardo, allora, il contribuente potrebbe essere passibile di ulteriore accertamento visto che risulterebbe iscritto nelle anagrafi dei residenti in Italia.
L’iscrizione all’AIRE diventa indispensabile per poter controllare l’evasione fiscale di quanti cambiano la residenza e la trasferiscono all’estero pur continuando a vivere in Italia, ma senza pagare le tasse nel nostro paese. I controlli generalmente vengono effettuati incrociando i dati dei pensionati che vivono all’estero (iscritti all’AIRE) con i dati di chi ha presentato la documentazione per una collaborazione volontaria (Cover).
ACCERTAMENTI PER MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A COLF
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