A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39239 del 28 ottobre 2011, con la quale èstato giudicato il caso di un commercialista accusato di concorso in corruzione in atti giudiziari in relazione a due società di cui era depositario delle scritture contabili.
► EVASIONE FISCALE A CARICO DEL COMMERCIALISTA
Nei confronti del commercialista, in particolare, il Gip aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, una misura contro cui il commercialista ha pi๠volte presentato ricorso argomentando che, nel caso di specie, trattandosi di risparmio fiscale il profitto non era imputabile alla sua persona, ma esclusivamente ai rappresentanti delle due società sue clienti.
► CONFISCA IN CASO DI DETRAZIONE FITTIZIA DELL’IVA
Con la sentenza in esame, dunque, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal commercialista, confermando quindi il sequestro preventivo disposto dal giudice di merito. La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato che quando il profitto èdato da un risparmio risulta difficile individuare il valore patrimoniale dell’azione illecita, in particolare in caso di illecito plurisoggettivo ènecessario applicare il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente nei confronti di ciascun concorrente.
La sentenza ha inoltre ribadito che la responsabilità del professionista si verifica in presenza gli elementi di colpa grave o dolo, al contrario viene esclusa se nell’esercizio delle sue funzioni il commercialista osserva sempre la diligenza prevista dalla normativa e dalla disciplina e deontologia della professione, adempiendo all’obbligo di verificare la correttezza delle informazioni rese dal cliente e di escludere dalla dichiarazione dei redditi gli eventuali oneri che risultano essere sprovvisti di documentazione giustificativa.