Ultimi giorni a disposizione dei contribuenti Iva tenuti al versamento dell’imposta relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale.
Il termine del 16 marzo è“tassativo†per chi presenta la dichiarazione Iva “in via autonoma†(cioà¨, non inserita in Unico assieme alla dichiarazione dei redditi), a prescindere dal giorno in cui l’adempimento èffettuato. Quest èquanto riporta e ricorda il sito dell’Agenzia delle Entrate Fisco Oggi. Gli esperti ricordano che dall’anno prossimo, il “divorzio†sarà generalizzato, come sancito dalla legge 190/2014 (articolo 1, comma 641): la dichiarazione Iva dovrà essere presentata da tutti i contribuenti entro il mese di febbraio, non pi๠con il modello Unico fino al 30 settembre.
Versamento, codici ed eventuali ritardi
Il versamento va fatto – sempre che l’importo dovuto superi i 10 euro – tramite il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione del codice tributo 6099. La somma èfrazionabile in rate (al massimo, nove) di pari importo, di cui la prima deve essere pagata comunque entro il 16 marzo e le altre entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (16 aprile, 16 maggio, e cosଠvia); in ogni caso, l’ultima non puಠandare oltre il 16 novembre. Sulle rate successive alla prima vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile; pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera.
Forma unificata di dichiarazione, cosa succede
Invece, i contribuenti che presentano la dichiarazione in forma unificata possono differire il versamento del saldo Iva alla scadenza prevista per le imposte risultanti dal modello Unico 2016, quindi 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento. In tal caso, l’importo dovuto, comunque rateizzabile fino a novembre in quote costanti con l’aggiunta di interessi dello 0,33% mensile, va maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16 marzo e il 16 giugno.