Tale agevolazione, tuttavia, non èmai divenuta operativa per la mancanza di un decreto attuativo che ne definisse i meccanismi nel dettaglio.
La recentissima legge 205 del 30 dicembre 2008, che ha convertito un precedente decreto, ha in buona parte riscritto la vecchia norma e stabilito nuove regole per soddisfarne la stessa finalità .
I beneficiari sono tutti gli imprenditori agricoli residenti in Italia che compiono attività “dirette a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità in altri stati membri della UE o in Paesi terziâ€.
La definizione, come si vede, èmolto generica: le attività in questione possono essere tanto annunci pubblicitari quanto la partecipazione a fiere ed eventi di ogni genere. Sono perಠespressamente escluse le spese legate all’acquisto di un marchio.
Le imprese che rispettino congiuntamente tre requisiti dimensionali (dipendenti fino a 250 unità , fatturato annuo fino a 50 milioni e attività di bilancio non superiori a 43 milioni) possono far riferimento ad ogni tipo di prodotto agroalimentare e anche ittico. Le imprese pi๠grandi, invece, sono beneficiate solo se promuovono i prodotti contenuti in una specifica tabella (l’Allegato I del Trattato CEE).
L’ammontare del credito d’imposta riconosciuto èpari al 50% dell’eccedenza degli investimenti rispetto alla media degli stessi compiuti nel triennio precedente. Il beneficio èperಠerogato fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal Governo: si attende, dunque, che un decreto attuativo indichi come si potrà accedere a tali fondi.