L’accordo tiene conto delle contrapposte esigenze espresse sia dalle imprese di poter tirare il fiato, sia delle banche di non mettere a repentaglio i propri crediti.
Vediamo, dunque, i dettagli. La moratoria èconcessa su istanza presentata dall’impresa stessa (sui siti delle singole banche èpossibile scaricare il fac-simile); l’istanza viene poi valutata dalla banca interessata, con successiva sua accettazione o rigetto.
Come accennato, il discorso riguarda solamente le PMI, individuate sulla base della normativa europea; queste norme, a dire il vero, sono piuttosto largheggianti e dunque soltanto i colossi imprenditoriali rimangono tagliati fuori.
Nello specifico, le leggi comunitarie definiscono PMI le aziende che rispettano congiuntamente due requisiti: numero dei dipendenti occupati stabilmente non superiore a duecentocinquanta e fatturato non superiore a cinquanta milioni di euro; in alternativa all’ultimo requisito, èsufficiente avere un attivo di bilancio non superiore a quarantatre milioni di euro.
àˆ stato chiarito che i dati di bilancio e fatturato fanno riferimento all’ultimo esercizio chiuso (e quindi non a quello in corso) e che nei gruppi societari ogni impresa fa storia a sè, indipendentemente dai valori delle consociate.
Non ha alcun rilievo il ramo di attività dell’impresa; inoltre, sono ammessi al beneficio anche gli enti diversi dalle società che, anche a livello marginale, svolgano attività d’impresa accanto a quella istituzionale.
In tutti i casi, il beneficiario della moratoria deve avere sede in Italia.