La quota-capitale che deve essere restituita in un contratto di mutuo a medio-lungo termine è“congelata†per un periodo che puಠarrivare a dodici mesi; al termine, si tornerà a versarla negli stessi termini precedenti. Nei mesi intermedi, perà², occorrerà continuare a versare gli interessi calcolati al tasso concordato e sull’ammontare del debito residuo.
Discorso simile nelle ipotesi di anticipazioni o altre forme di finanziamento a breve termine, ma la moratoria massima èpari a duecentosettanta giorni. Infine, anche nel leasing si potrà evitare per qualche tempo (sei o dodici mesi secondo i casi) di versare la quota capitale, fermi restando gli interessi.
Nel caso dei mutui, la sospensione del pagamento riguarderà non solo le rate in scadenza o future, ma anche quelle scadute nei centottanta giorni precedenti e non saldate.
In sostanza, la somma che alla fine occorrerà versare alla banca sarà superiore rispetto all’ipotesi preesistente, a causa degli interessi che maturano durante la fase di congelamento, ma perlomeno l’azienda in temporanea difficoltà potrà contare su una dilazione per la restituzione del capitale che, in fase di crisi di liquidità , puಠrivelarsi preziosa.
Ci sono perಠalcune ipotesi di esclusione: la moratoria non èammessa per i finanziamenti a tasso agevolato o che comunque già godono di qualche forma d’incentivo pubblico, nè per le anticipazioni su contratti o altre tipologie analoghe. Sono inoltre esclusi da ogni beneficio gli scoperti di conti corrente, gli sconti cambiari, i mutui a breve termine (di durata, cioà¨, inferiore ai diciotto mesi) e altre operazioni minori.