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Moratoria dei debiti bancari: le modalità  applicative

mutui e banche

Se, al termine dell’istruttoria, la banca decide di concedere la moratoria all’impresa richiedente, i risultati saranno i seguenti.

La quota-capitale che deve essere restituita in un contratto di mutuo a medio-lungo termine è“congelata” per un periodo che puಠarrivare a dodici mesi; al termine, si tornerà  a versarla negli stessi termini precedenti. Nei mesi intermedi, perà², occorrerà  continuare a versare gli interessi calcolati al tasso concordato e sull’ammontare del debito residuo.


Discorso simile nelle ipotesi di anticipazioni o altre forme di finanziamento a breve termine, ma la moratoria massima èpari a duecentosettanta giorni. Infine, anche nel leasing si potrà  evitare per qualche tempo (sei o dodici mesi secondo i casi) di versare la quota capitale, fermi restando gli interessi.


Nel caso dei mutui, la sospensione del pagamento riguarderà  non solo le rate in scadenza o future, ma anche quelle scadute nei centottanta giorni precedenti e non saldate.

In sostanza, la somma che alla fine occorrerà  versare alla banca sarà  superiore rispetto all’ipotesi preesistente, a causa degli interessi che maturano durante la fase di congelamento, ma perlomeno l’azienda in temporanea difficoltà  potrà  contare su una dilazione per la restituzione del capitale che, in fase di crisi di liquidità , puಠrivelarsi preziosa.

Ci sono perಠalcune ipotesi di esclusione: la moratoria non èammessa per i finanziamenti a tasso agevolato o che comunque già  godono di qualche forma d’incentivo pubblico, nè per le anticipazioni su contratti o altre tipologie analoghe. Sono inoltre esclusi da ogni beneficio gli scoperti di conti corrente, gli sconti cambiari, i mutui a breve termine (di durata, cioà¨, inferiore ai diciotto mesi) e altre operazioni minori.