Il Governo all’interno del decreto numero 102 del 2013 si èpreoccupato di inserire una serie di norme inerenti la sospensione o l’accensione del mutuo per l’acquisto prima casa.
L‘emergenza del settore casa e abitazione si fa sempre pi๠preoccupante e lo stesso Esecutivo ècorso ai ripari promulgando anche una serie di norme che aiutino le persone a provvedere al pagamento dell’affitto. Sono stati infatti previsti dei contributi all’interno del nuovo piano casa del Governo, che èstato adottato con il provvedimento di legge sopra citato.
La stessa norma ha deciso di demandare al ministero delle Infrastrutture e Trasporti la responsabilità di gestire il Fondo di solidarietà ; tale fondo èinfatti utile per coprire la sospensione delle mutuo che èstato acceso per effettuare l’acquisto prima casa e ha la funziona di aiutare coloro che devono pagare un affitto.
Il Governo ha infatti preso atto di un problema che si manifesta ormai da diversi anni, quello della casa. Il sostenimento di una serie di spese come il canone di locazione o la rata del mutuo, durante crisi economica, èdiventato insostenibile per una grande parte delle famiglie italiane. Coloro che riescono a farlo, devono comunque limare una serie di consumi, che aggravano la situazione per tutti.
Per venire fuori da questo avvitamento, o comunque per cercare di aiutare e alleviare un peso dalle famiglie, il Governo guidato da Letta ha prima cancellato l’Imu prima casa, sempre attraverso il D.L. n. 102/2013 e poi ha deciso di preparare  un nuovo “piano casa†2013 che fornirà una serie di contributi economici e incentivi per chi sostiene un mutuo per l’acquisto prima casa e un canone di locazione.
Sono stati posti dei limiti di legge per l’accesso ai fondi. Per quanto riguarda il mutuo per l’acquisto della prima casa èprevisto che sostenga:
- proprietari in temporanea difficoltà
- titolari di un mutuo non superiore a 250.000 euro e con un Isee non superiore a 30.000 euro.
Le altre caratteristiche necessarie per ottenere l’agevolazione sono:
- perdita del lavoro subordinato, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato
- perdita del rapporto di lavoro parasubordinato
- insorgenza di condizioni di non autosufficienza
- handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari