Si tratta della remunerazione aggiuntiva riconosciuta alla banca in relazione alle ipotesi in cui il conto corrente o altra forma di disponibilità di risorse finanziarie scenda a valori negativi in un dato periodo (mese o trimestre): il “massimo scopertoâ€, cioèil valore di maggior debito del correntista nel periodo considerato, èmoltiplicato per un’aliquota prefissata, e il risultato èun onere che sarà addebitato al cliente in aggiunta ai normali interessi passivi.
Ora, perà², sembra che siamo davvero ad una svolta, perlomeno a favore di quei piccoli clienti il cui “rosso†in banca non èpoi cosଠfrequente o elevato da dover subire una tale penalizzazione: con la recente legge 2/2009 (art. 2-bis), si èstabilito che èvietato applicare tale commissione per gli scoperti di durata inferiore ai trenta giorni: percià², chi momentaneamente va in rosso e pochi giorni dopo torna in attivo non puಠsubire alcuna commissione.
Analogamente, sono vietate le commissioni legate al mancato utilizzo di un fido, a meno di un espresso accordo scritto: chi richiede un’apertura di credito o altra simile forma di prestito deve di solito corrispondere un onere riferito alla quota di fondi messi a disposizione dalla banca e non impiegati dal cliente.
La finalità di questo balzello èdi spingere il cliente ad utilizzare tutto il fido e quindi a corrispondere cospicui interessi.
E ora le banche hanno tempo fino a giugno per riscrivere i contratti attualmente in essere, per adeguarli alle nuove disposizioni.