Il Governo ha fatto chiarezza sulla serie di interventi che saranno oggetto degli incentivi previsti nel decreto sugli ecobonus approvato nelle settimane scorse. L’esecutivo italiano si èadoperato per l’approvazione del bonus arredamento del 50% per acquisti di mobili  e dell’estensione del bonus 65% per le caldaie.
La detrazione del 65% per interventi tesi al risparmio energetico sarà operativa e sfruttabile fino al 31 dicembre 2013, secondo il testo del decreto sugli ecobonus. Adesso sono stati definiti in maniera puntuale tutta la serie di lavori che potranno rientrare negli incentivi, un modo secondo gli esponenti del Governo per rilanciare l’impresa, soprattutto quella edile.
Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Contestualmente ha innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detrazione delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013, che corrisponde alla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2013. Sono stati specificati anche i bonus relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio: per queste la detrazione del 65% è stata prorogata al 30 giugno 2014.
In sede di conversione del decreto sugli ecobonus perಠsono state apportate delle modifiche alla detrazione fiscale del 65% per quanto concerne gli interventi ammessi a godere dell’agevolazione.
La serie di interventi volti al risparmio energetico che rientrano nei parametri della legge e possono fruire della ex detrazione del 55% ora passato al livello del 65% sono tutti quelli che riguardano:
- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- miglioramento termico dell’edificio come finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per tutti questi lavori il valore massimo della detrazione fiscale èdi 100.000 euro. Rientrano negli incentivi anche la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, quelli di rigenerazione e quelli geotermici, oltre che gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.