Con la Legge di Bilancio 2018 arrivano anche gli incentivi per le assunzioni dei giovani che assumono carattere strutturale e stabile: si prevede infatti l’agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro privati di tutti i settori che dal 1° gennaio 2018 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età per l’anno 2018 e 30 anni dal 2019.
Per avere accesso allo sgravio ènecessario che il giovane non abbia avuto precedentemente rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro.
Gli incentivi sono invece consentiti nel caso di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro: il datore di lavoro dovrà accertarsi che il lavoratore non abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato richiedendo “il percorso lavoratore†rilasciato all’interessato dal Centro Impiego.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli incentivi previsti:
èprevista la riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
un periodo massimo di 36 mesi;
Un tetto massimo di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.
Lo sgravio contributivo spetta anche:
- in caso di mantenimento in servizio di apprendisti professionalizzanti, dopo il 31 dicembre 2017, ma il lavoratore non deve aver compiuto i 30 anni.
• in caso di trasformazione dal 1° gennaio 2018 di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato a condizione che abbia l’età anagrafica prevista dalla norma (30 anni o 35 per l’anno 2018) e non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ecco i casi precisi in cui lo sgravio invece non spetta:
ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi;
ai datori di lavoro che nei 6 mesi successivi all’assunzione licenziano per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con lo sgravio;
Se cessa il rapporto di lavoro agevolato, il lavoratore puಠessere assunto da un altro datore di lavoro, anche oltre il compimento del 30° anno di età , e il datore di lavoro che instaura il nuovo rapporto a tempo indeterminato puಠfruire dello sgravio contributivo per i mesi mancanti al compimento del triennio.
per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato.
Per accedere allo sgravio contributivo il datore di lavoro dovrà necessariamente:
essere in regola col versamento dei contributi;
non deve aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
applicare il trattamento economico e normativo previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè da quelli regionali, territoriali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi๠rappresentativi sul piano nazionale.
Il datore di lavoro non puಠinvece accedere allo sgravio contributivo:
se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
se èstato violato il diritto di precedenza;
se l’azienda ha in corso sospensioni dal lavoro o riduzione di orario connesse a crisi o riorganizzazione aziendale,
se l’assunzione riguardi lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da altro datore di lavoro collegato o controllato o la cui impresa, anche se per interposta persona, sia riferibile allo stesso proprietario.
MARCHE, ASSUNZIONI AGEVOLATE PER I DISOCCUPATI
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