Il primo ècostituito dalla complicità od omertà di un dipendente verso i colleghi fannulloni: chi si rifiuta di collaborare nel corso di un procedimento disciplinare a danno di un altro lavoratore, èsanzionabile con la sospensione fino a quindici giorni.
Il secondo caso èquello della Pubblica Amministrazione costretta a risarcire un cittadino a causa degli illeciti o delle mancanze compiute da un dipendente pubblico: costui puಠessere sospeso da tre giorni a tre mesi, a seconda dell’entità dell’indennizzo da erogare.
Infine, c’ il caso del mancato esercizio dell’azione disciplinare quando dovuta: èuna sanzione a carico dei dirigenti, e anch’essa puಠportare alla sospensione fino a tre mesi.
In tutte e tre le ipotesi descritte, la sospensione del servizio si accompagna con la privazione della corrispondente retribuzione e, nel caso, dei dirigenti, anche dell’indennità di risultato.
La quarta e ultima grande tipologia di sanzioni, infine, riguarda l’ipotesi in cui il dipendente sia messo a riposo (fino a due anni), per essere quindi licenziato o ricollocato; se ricollocato, perà², èprobabile che il suo ruolo e la sua retribuzione siano rivisti pesantemente al ribasso.
Questa soluzione èapplicabile nei casi di gravi danni recati all’ufficio pubblico a causa della propria inefficienza e incompetenza. àˆ un’ipotesi molto ampia e ricca di sfumature, cosଠsarà importante vedere come la norma sarà applicabile nella pratica. In ogni caso, tutto dipenderà dal giudizio espresso dalle commissioni valutatrici istituite ad hoc in ogni comparto della Pubblica Amministrazione.