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Assegni familiari, dal 1 aprile domanda solo online

Novità  in vista per quanto riguarda la richiesta degli assegni familiari che spettano ai dipendenti del privato: a partire dal 1 aprile 2019 le domande potranno essere presentate solo ed esclusivamente all’INPS, in via telematica e non pi๠ai datori di lavoro attraverso la compilazione del classico modello cartaceo ANF.

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Lo rende noto la circolare INPS 45/2019: fanno perಠeccezione i dipendenti del settore agricolo che possono continuare a usufruire delle stesse regole per la presentazione della domanda tramite il modello ANF/DIP che dovrà  essere presentato al datore di lavoro.

Il passaggio alla modalità  di invio online prevede una sorta di periodo transitorio: se le domande sono state presentate entro il 31 marzo 2019 non sarà  necessario ripresentarle e spetterà  ai datori di lavoro gestirle calcolando l’importo dovuto e liquidando gli assegni entro il mese di giugno 2019 con la denuncia Uniemens. Successivamente non sarà  pi๠possibile effettuare conguagli su assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità  telematiche. A partire dal primo aprile 2019, la sola modalità  prevista èla presentazione diretta della domanda all’INPS. Ma come funziona la proceduta online?

In sostanza per effettuare la proceduta online ènecessario accedere tramite le credenziali INPS: l’utente potrà  controllare l’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Consultazione domanda“, disponibile nell’area riservata.

Se la domanda viene regolarmente accolta, non èpi๠previsto l’invio del provvedimento di autorizzazione (modello ANF43), ma scatterà  direttamente l’istruttoria. 

Se la richiesta invece non viene accolta, verrà  inviato il il relativo provvedimento (modello ANF58).

Spetterà  quindi all’INPS provvedere al calcolo degli importi giornalieri e mensili che spettano al richiedente in merito alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Il datore di lavoro deve invece calcolare l’importo effettivamente spettante in base al contratto applicato e alla presenza o meno del lavoratore nel periodo indicato e versare l’assegno con la retribuzione effettuando poi il conguaglio.

La domanda potrebbe anche riguardare periodi arretrati e in questo caso il datore di lavoro potrebbe pagare solo gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore ha affettivamente lavorato per lui. 

Ricordiamo che il diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF) èdisciplinato dal dl 69/1988, articolo 2 e che l’importo varia in base al numero di appartenenti al nucleo familiare e al reddito.

INPS, LE TABELLE PER GLI ASSEGNI FAMILIARI

 

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