L’attribuzione del credito d’imposta, inoltre, èdifferente anche a seconda del destinatario.
Essi vanno infatti distinti in due tipologie: da un lato le imprese di ogni genere che promuovono i prodotti agroalimentari della prima categoria descritta e le cooperative che promuovono i prodotti della seconda; dall’altro lato, le piccole e medie imprese che promuovono le merci della seconda categoria. Questa distinzione èbasilare per calcolare l’entità del bonus cui si puಠaspirare.
Per i destinatari della prima tipologia, infatti, il credito d’imposta concedibile èpari al 50% dell’incremento delle spese della prima specie (cosଠcome descritta nell’articolo precedente) sostenute nell’anno considerato rispetto alla media dei tre anni precedenti; per la seconda categoria di destinatari, analogamente, si calcola il 50% dell’incremento delle spese della seconda specie.
Il confronto fra le spese dell’anno e la media del triennio precedente va distinta analiticamente, nazione per nazione.
E poichè il decreto ministeriale dà attuazione ad una legge risalente al 2006, in realtà tutto si ègià svolto: gli anni agevolabili erano il 2008 e il 2009.
Cosicchè, tutti gli imprenditori interessati, fatte le dovute classificazioni di tipologia di destinatari, di spese e di prodotti agroalimentari, devono fare i calcoli per il biennio interessato confrontando le spese sostenute annualmente in ogni nazione con la media del triennio precedente. La metà di ogni incremento annuo si traduce nel credito d’imposta.
Ma i fondi a disposizione sono scarsi: occorrerà , non sappiamo ancora quando, inviare un’apposita istanza per aggiudicarsi il bonus, e chi arriverà in ritardo resterà a bocca asciutta.