Anche per il 2015 èstato confermato il Bonus Energia, un’iniziativa pubblica a favore delle famiglie a basso reddito, oppure con membri con disagio fisico. Una misura introdotta nel 2007, attivata da una delibera che definisce la sinergia tra Autority ed enti locali per un risparmio delle famiglie che èanche del 20%.Â
Secondo i dati a disposizione l’anno scorso l’iniziativa del Bonus Energia ha consentito un risparmio di circa il 20% della spesa annua per nucleo familiare richiedente. Un calcolo naturalmente fatto al netto delle imposte. Per il 2015 non sono state previste delle modifiche ai criteri di accesso a questo sistema di sconti.
Requisiti per l’accesso al Bonus Energia 2015
Per avere accesso a questa misura bisogna:
- essere titolare di una utenza energia,
- avere un reddito inferiore a 7.500 euro (non superiore a 20.000 euro per le famiglie con pi๠di 3 figli a carico),
- avere per contratto una potenza inferiore a 3 kw per un nucleo familiare fino a 4 membri, 4,5 Kw con pi๠di 4 membri.
Una famiglia puಠfare domanda del bonus soltanto per una fornitura di luce o di gas. Quanto alla fornitura di gas metano, il bonus si applica soltanto ai contratti che prevedono la distribuzione a rete. I due bonus sono cumulabili, nel caso in cui siano accertati i rispettivi requisiti di ammissibilità .
Gli sconti previsti dal Bonus Energia
Se si possiedono i requisiti, i beneficiari possono usufruire dei seguenti sconti:
- 71 euro per famiglie di 1/2 persone,
- 90 euro per famiglie di 3/4 persone,
- 153 euro per famiglie con pi๠di 4 persone.
Per quanto riguarda la fornitura gas, gli sconti dipendono dal numero dei componenti del nucleo famigliare e anche da altre due variabili:
- categoria d’uso
- zona climatica.
I documenti per la richiesta
Se si vuole procedere ad una nuova domanda di bonus occorre presentare la Dichiarazione Unica Sostitutiva che si chiede presso gli uffici INPS o utilizzando il sistema ISEE Inps Online 2015. La domanda va corredata con la certificazione Isee 2015, non quella dell’anno precedente, pena il rigetto dell’istanza.