L’incentivo consiste in una detassazione pari al 3% dell’incremento del capitale, applicabile per cinque anni di seguito. àˆ necessario, perà², che l’aumento avvenga fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010 e che l’incremento avvenga ad opera di soci persone fisiche.
Quando manca poco pi๠di un mese alla fine del tempo utile per sfruttare l’incentivo, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 53/2009, con la quale si chiariscono una serie di dubbi rimasti pendenti.
Innanzitutto, èstato chiarito che la data da considerare perchè si rientri nel semestre di vigenza dell’agevolazione èquella d’iscrizione della delibera assembleare o della modifica dell’atto costitutivo.
Ma soprattutto, èstato chiarito che la detassazione (costituita da una riduzione della base imponibile, fino ad un massimo di 15.000 euro) èvalida non solo per l’applicazione dell’IRPEF/IRES ma anche dell’IRAP.
La manovra di ricapitalizzazione, tuttavia, dev’essere costituita da un’effettiva sottoscrizione di capitale: non contano, dunque, i cosiddetti “aumenti gratuitiâ€, rappresentati dai passaggi di riserve al capitale sociale. In caso di una manovra mista (in parte a pagamento e in parte gratuita) rileva solo la prima frazione. Sono ammessi anche i conferimenti in natura.
Da notare che anche la costituzione di nuove società rientra nel campo dell’incentivo.
Non importa se la sottoscrizione avviene ad opera di vecchi soci o di nuovi arrivati, nè il tipo di contabilità adottata. L’incentivo puಠessere cumulato con altre agevolazioni, purchè le leggi istitutive di queste ultime non lo vietino.
Infine: anche l’eventuale sovrapprezzo di quote e azioni rileva ai fini della detassazione