I contribuenti che, dopo la fruizione del beneficio previsto per chi investe in start up innovative, decadono dalle agevolazioni, devono utilizzare, per versare le somme dovute a titolo di recupero dell’Ires e dell’addizionale Ires per il settore petrolifero e gas, rispettivamente, i codici tributo “2016†e “2017â€.
Questo èquanto ha stabilito la risoluzione n. 44/E del 30 maggio 2016. In realtà l’elenco dei documenti èabbastanza lungo. Si parte con il DM di febbraio e si arriva fino alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2016. Ecco un riassunto e le indicazioni pratiche per le imprese che devono recuperare l’IRES.
Il Dm 25 febbraio 2016, attuativo della norma che ha introdotto incentivi fiscali per gli investimenti in start up innovative (articolo 29 del Dl 179/2012), ha disciplinato, tra l’altro, le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni fiscali. In particolare, èprevista la perdita dei benefici se, entro tre anni dalla data dell’investimento, si verifica: la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; la riduzione di capitale; il recesso o l’esclusione degli investitori; la perdita di uno dei requisiti che caratterizzano le start-up, elencati nell’articolo 25, comma 2, Dl 179/2012.
I due codici tributo di nuova istituzione consentono, in caso di decadenza dall’agevolazione, ai soggetti che, dopo aver beneficiato dell’incentivo, hanno aderito al consolidato o al regime di trasparenza fiscale, di restituire, tramite modello F24, gli importi fruiti. Nella delega di pagamento vanno esposti nella sezione “Erarioâ€, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versatiâ€; nel campo “anno di riferimento†deve essere indicato l’anno d’imposta in cui si èverificata la decadenza.