Arrivano delle importanti novità per quanto riguarda l’aspetto delle detrazioni figli a carico. L’incentivo adesso sarà fruibile anche nel caso di genitori non sposati, ovviamente solo nel caso in cui siano esistenti dei provvedimento di affidamento relativi ai figli cosଠcome accade per i separati.
Per quanto riguarda il tema delle detrazioni figli a carico ha operato l’ultima legge di stabilità  2013. Essa infatti ha previsto delle corpose e numerose novità , che in particolare riguardano il comma 483 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013, cioè la legge dello scorso 24 dicembre 2012 n. 228. Tale comma prevede infatti che già dal 1 gennaio dell’anno corrente le detrazioni fiscali contenute negli articoli di legge numero 12, co. 1, lett. c), del D.P.R.n. 917/1986, vengano aumentate per figli a carico.
Ma la vera novità èche per la prima volta vengono compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. Con il termine figlio a carico la legge inquadra il figlio che non ha percepito nel corso dell’anno un reddito superiore ad euro 2.840,51, ovviamente valore al lordo degli oneri deducibili. All’interno di questa stima viene compreso nello stesso reddito imponibile anche il reddito dell’abitazione principale e delle inerenti pertinenze.
Le detrazioni per i figli a carico previsti dalla legge di stabilità 2013 del Governo Monti, in carica al momento dell’approvazione, sono:
- pari all’importo di 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni
- incrementate di 4000 euro per ogni figlio portatore di handicap.
Tra l’altro la detrazione viene aumentata per un importo pari a 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, nel caso in cui la famiglia abbia pi๠di 3 figli a carico.
Le detrazioni per i figli a carico sono sempre ripartite in maniera equa tra i due genitori, quindi nel rapporto 50-50.  Nel caso di separazione legale ed effettiva oppure nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due genitori, èprevisto per legge che la detrazione  figli a carico spetti al genitore affidatario, salvo diverso accordo tra le parti.
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