Vengono aggiornate che ogni anno le tabelle INPS relative agli tabelle per gli assegni familiari 2018 2019 ed ècon la circolare numero 68 dell’11 maggio 2018 che l’Istituto di Previdenza Sociale.
Anche quest’anno vengono aggiornate le tabelle relative agli importi e ai limiti di reddito previsti per il prossimo anno, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 153/1988 in base alla quale i livelli di reddito familiare debbano essere rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come calcolato dall’ISTAT.Â
E nel periodo preso in considerazione la variazione ISTAT registrata èstato pari all’1,1% andando pertanto ad incidere sulle variazioni degli assegni familiari nel lasso di tempo compreso fra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019.
La domanda di assegni familiari deve essere presentata da un solo componente del nucleo familiare al proprio datore di lavoro o all’INPS (tramite modulo anf/prest) in alcuni casi:
•assegni familiari pensionati (con pensioni da lavoro dipendente);
•lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS professionisti senza cassa;
•soggetti percettori di NASPI, Mobilità o Cassa Integrazione a pagamento diretto dell’INPS;
•assegni familiari colf, badanti e baby sitter con contratto di lavoro domestico.
Gli assegni familiari verranno pagati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti con periodicità mensile, direttamente in busta paga.
Vengono invece pagati direttamente dall’INPS gli assegni familiari in altri casi:
•lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS professionisti senza cassa e colf, badanti e baby sitter con contratto di lavoro domestico con periodicità semestrale;
•soggetti percettori di NASPI, Mobilità o Cassa Integrazione a pagamento diretto dell’INPS con periodicità mensile.
La domanda all’INPS deve essere presentata solo ed esclusivamente tramite procedura telematica e naturalmente per ottenere l’assegno ènecessario tenere conto di quanti appartengano al nucleo familiare.
Fanno parte del nucleo familiare:
•il richiedente l’assegno;
•il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
•la parte di un’unione civile in essere ;
•i figli o equiparati di età inferiore ai 18 anni;
•i figli o equiparati di età compresa tra 18 e 21 anni, purchè studenti o apprendisti, se il nucleo familiare ècomposto da pi๠di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
•i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare;
•i fratelli, le sorelle, i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.
Non fanno parte del nucleo familiare:
•il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
•la parte di un’unione civile sciolta dall’unione medesima;
•il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
•i figli affidati all’altro coniuge/all’altra parte di unione civile o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);
•i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia;
•i figli di genitori naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
•i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
•i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;
•i figli maggiorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati;
•i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
•i genitori e gli altri ascendenti.
ASSEGNI FAMILIARI, LE NUOVE TABELLE
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