Confermato anche per il nuovo anno il sisma bonus, l’agevolazione che prevede una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute nel periodo di tempo che va dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 calcolata su un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare e per ogni anno.Â
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate l’agevolazione potrà essere fruita per lavori realizzati sugli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive. Ovviamente su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3).
Ma l’Agenzia ricorda anche che il decreto legge n. 50/2017 (art. 46-quater) prevede una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1â€.Â
In sostanza se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni del 70 o dell’80% vengono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1â€, le pi๠pericolose, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi acquista l’immobile nell’edificio ricostruito potrà beneficiare di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare nel caso in cui dagli interventi effettuati derivi il passaggio a una classe di rischio inferiore.Â
La detrazione potrà arriva anche all’85% del prezzo della singola unità immobiliare, nel caso in cui gli interventi comportino il passaggio a due classi di rischio inferiore. Anche in questo caso l’ammontare massimo sarà pari a 96mila euro e per beneficiare dell’agevolazione, in vigore fino al 2021, le imprese, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, dovranno vendere l’immobile.
 SISMA BONSUS, LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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