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Tremonti-ter, arrivano le regole applicative (seconda parte)

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L’interpretazione data al concetto di acquisto èmolto largheggiante: gli investimenti sono detassati anche se i beni sono destinati a confluire in pi๠ampi macchinari non ricompresi nella classe 28, oppure anche se si tratta di beni non ricompresi destinati perಠad entrare in altri appartenenti a tale classe.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, non distingue fra gli acquisti in senso stretto e le operazioni di leasing finanziario finalizzati al riscatto dei beni locati, considerate casistiche equivalenti nella sostanza.


I beni acquistati possono essere impiegati anche all’estero, purchè nel territorio comunitario o dello Spazio Economico Europeo.
Un importo pari alla metà  della spesa sostenuta, come accennato, va ad abbattere la base imponibile del reddito d’impresa. Va segnalato che, qualora in seguito a tale sottrazione, il risultato finale sia una perdita, non si hanno particolari conseguenze: dunque, per tale perdita si applicheranno le regole consuete (si sommerà  algebricamente agli altri redditi del contribuente o sarà  rinviata al futuro a seconda della norma applicabile).


Ma quando si considera sostenuta la spesa? La data deve essere inclusa fra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010, con riferimento al giorno di consegna o spedizione del bene e indipendentemente dal momento del pagamento: questo vale anche per chi applica contabilmente il principio di cassa, come i contribuenti minimi.

I beni detassati acquistati nel 2009 dovranno essere mantenuti dall’azienda almeno entro il 31 dicembre 2010, mentre i beni acquistati nel primo semestre 2010 dovranno permanere almeno fino al 31 dicembre 2011. In caso di cessione o dismissione anticipata si avrà  la revoca dal beneficio, con conseguente ritorno a salire della base imponibile nella successiva dichiarazione dei redditi.

Da notare, infine, che la detassazione riguarda esclusivamente l’imposta sul reddito, senza dunque alcun effetto per quanto riguarda l’IRAP.