L’articolo 5 della legge n. 260/1949 stabilisce che nel caso in cui la festività ricorre di domenica ai lavoratori spetta sia la normale retribuzione giornaliera sia un ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.
L’articolo 2 della legge n. 90/1954 prevede che il trattamento economico stabilito dall’articolo 5 della legge n. 260/1949 deve essere allo stesso modo corrisposto al lavoratore assente per via della coincidenza della festività con la domenica o con altro giorno festivo. La Corte di Cassazione, inoltre, con la sentenza del 23 giugno 2006 n. 14643 ha ulteriormente precisato che l’articolo 2 della legge n. 90/1954 estende il trattamento previsto dall’articolo 5 della legge n. 260/1949 alle festività nazionali coincidenti con la domenica non lavorata o altro giorno festivo.
Detto questo, dunque, il trattamento economico che dovrà essere corrisposto ai lavoratori dipendenti èil seguente:
– lavoratori assenti retribuiti in misura fissa mensile: intera retribuzione mensile pi๠un’ulteriore giornata retribuita;
– lavoratori assenti retribuiti a ore lavorate: spettano due giornate di retribuzione globale di fatto;
– lavoratori che lavorano il 25 aprile: oltre alla retribuzione di cui sopra, spetta anche la maggiorazione contrattuale del lavoro festivo in relazione alle ore lavorate.