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25 aprile 2011 trattamento economico lavoratori

Nel 2011 la festività  del 25 aprile coincide con la festività  religiosa del Lunedଠdell’Angelo, sorge quindi il problema del trattamento economico da riservare ai lavoratori in questo giorno di “doppia festività “. Per cercare di capire meglio questo aspetto, andiamo ad esaminare con attenzione la normativa in materia.

L’articolo 5 della legge n. 260/1949 stabilisce che nel caso in cui la festività  ricorre di domenica ai lavoratori spetta sia la normale retribuzione giornaliera sia un ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.


L’articolo 2 della legge n. 90/1954 prevede che il trattamento economico stabilito dall’articolo 5 della legge n. 260/1949 deve essere allo stesso modo corrisposto al lavoratore assente per via della coincidenza della festività  con la domenica o con altro giorno festivo. La Corte di Cassazione, inoltre, con la sentenza del 23 giugno 2006 n. 14643 ha ulteriormente precisato che l’articolo 2 della legge n. 90/1954 estende il trattamento previsto dall’articolo 5 della legge n. 260/1949 alle festività  nazionali coincidenti con la domenica non lavorata o altro giorno festivo.

Detto questo, dunque, il trattamento economico che dovrà  essere corrisposto ai lavoratori dipendenti èil seguente:
– lavoratori assenti retribuiti in misura fissa mensile: intera retribuzione mensile pi๠un’ulteriore giornata retribuita;
– lavoratori assenti retribuiti a ore lavorate: spettano due giornate di retribuzione globale di fatto;
– lavoratori che lavorano il 25 aprile: oltre alla retribuzione di cui sopra, spetta anche la maggiorazione contrattuale del lavoro festivo in relazione alle ore lavorate.