L’INPS offre una vasta gamma di possibilità a tutti i cittadini che hanno perso l’impiego ma vogliono lavorare in  modo occasionale senza rinunciare all’assegno pi๠importante fornito da mobilità , CIG, disoccupazione altre forme di sostegno al reddito.Â
Avendo come riferimento la circolare 170/2015 dell’istituto di previdenza, affrontiamo un po’ per volta questi dubbi. La fonte INPS non delude.
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità
In relazione all’indennità di mobilità , si precisa quanto segue.
Dal 1 gennaio 2015 l’indennità di mobilità èinteramente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).
Il beneficiario dell’indennità di mobilità ètenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità , il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.
Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI.
In riferimento al regime di compatibilità del lavoro accessorio con la NASpI si rinvia a quanto già precisato con la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.