Tra i vari casi in cui il lavoratore puಠchiedere un anticipo della liquidazione figura quello dell’acquisto della prima casa. A riguardo, in particolare, la legge n. 297 del 29 maggio 1982 riconosce al lavoratore dipendente la possibilità di chiedere al datore di lavoro un anticipo del 70% del TFR maturato fino a quel momento.
La concessione di tale anticipo, tuttavia, èsubordinata a determinate condizioni. Anzitutto ènecessario che l’immobile da acquistare sia destinato a diventare l’abitazione principale del dipendente, quindi deve sorgere ad una distanza dal luogo di lavoro tale da consentire al dipendente di raggiungerlo entro un tempo accettabile. In secondo luogo ènecessario che il lavoratore abbia maturato almeno otto anni di anzianità presso la stessa azienda.
Se ricorrono queste due condizioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto al lavoratore, sempre che non si verifichi almeno una delle due circostanze che concedono al datore di lavoro la possibilità di respingere la richiesta. L’anticipo, infatti, puಠessere negato nel caso in cui il numero dei richiedenti èsuperiore al 10% dei dipendenti che hanno almeno otto anni di servizio e nel caso in cui il numero dei dipendenti che chiede l’anticipo supera il 4% del personale complessivo dell’azienda.