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Apprendistato e somministrazione di lavoro

Tra le novità  introdotte dalla riforma dell’apprendistato approvata alla fine di luglio figura la possibilità  per le aziende di assumere apprendisti “in affitto”, ossia tramite contratto di somministrazione.

Il nuovo Testo Unico sull’apprendistato, dunque, scioglie ogni dubbio in merito alla possibilità  che l’apprendista venga assunto dalle Agenzie per il lavoro per poi essere impiegato presso una determinata azienda in regime di somministrazione.


Con la riforma viene quindi meno qualsiasi incertezza circa la legittimità  di attuare questa pratica. I dubbi a riguardo, in particolare, vengono sciolti indirettamente mediante due disposizioni: la prima èquella contenuta al comma 1 dell’articolo 2, lettera e), e prevede la possibilità  di finanziare la formazione degli apprendisti mediante le risorse degli enti bilaterali, citando espressamente l’ente costituito da Assolavoro e dalle parti sociali di settore; la seconda èinvece contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 2, che fissando il numero massimo di apprendisti da impiegare presso una determinata azienda (il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro) cita sia gli apprendisti assunti direttamente sia quelli utilizzati mediante somministrazione di manodopera.

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Il nuovo Testo Unico sull’apprendistato, inoltre, chiarisce anche i dubbi riguardanti l’applicazione in concreto di questa norma, affidando alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le regole inerenti alla formazione, almeno per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere