In tali casi, infatti, sarà possibile ricorrere all’apprendistato andando ad applicare le previsioni contenute in un contratto collettivo appartenente a un settore affine a quello di riferimento.
La questione èstata sottoposta dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in virt๠dell’esistenza di numerose aziende a cui fino ad oggi era preclusa l’assunzione di apprendisti, tra cui figurano le imprese che operano sulla base di un contratto collettivo aziendale o di un contratto individuale plurimo, come ad esempio avviene nell’ambito delle scuole o università private, oppure delle palestre e degli impianti sportivi.
Ebbene, il ministero del Lavoro nel rispondere al quesito ha chiarito che al fine di non ostacolare un’opportunità di lavoro per i giovani, in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato l’apprendistato, oppure quando adotta un contratto individuale plurimo, si ritiene possibile che lo stesso datore di lavoro, esclusivamente per l’ipotesi dell’apprendistato, possa far riferimento a una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici della tipologia contrattuale.
Tale orientamento, ha spiegato il ministero, èvolto a favorire l’apprendistato come principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, essendo tale istituto la modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.