Le ipotesi in cui il lavoratore puಠchiedere un periodo di aspettativa non retribuita sono previste dalla Legge n.53 del 2000 e riguardano i congedi per eventi e cause particolari e i congedi per la formazione.
In relazione alla prima ipotesi, in particolare, la legge prevede che il lavoratore in caso di gravi e documentati motivi familiari puಠchiedere al datore di lavoro un periodo di congedo continuativo o frazionato della durata complessiva non superiore a due anni. Durante tale periodo il lavoratore, oltre a non percepire alcuna retribuzione, non puಠsvolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il periodo di aspettativa non viene considerato nè ai fini dell’anzianità di servizio nè ai fini previdenziali, tuttavia la lavoratore èconcessa la possibilità di procedere al riscatto o al versamento dei relativi contributi.
La seconda ipotesi, invece, riguarda i lavoratori che hanno almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, a cui èconcessa la possibilità di richiedere la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore agli undici mesi, continuativo o frazionato, per la formazione. La legge chiarisce che per “congedo per formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
In quest’ultimo caso, tuttavia si tratta non di un diritto ma di una facoltà concessa al lavoratore. La legge prevede infatti che il il datore di lavoro puಠdecidere di non accogliere la richiesta di congedo per la formazione oppure puಠdifferirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.