Durante il periodo in cui si percepisce tale indennità , tuttavia, si possono verificare degli eventi che determinano la perdita del diritto e quindi l’interruzione del pagamento dell’assegno mensile.
Figurano tra questi la perdita dello stato di disoccupazione. In particolare, si tratta del caso della sospensione dell’ASpI per nuovo lavoro, con interruzione momentanea nel caso in cui questo abbia una durata pari o inferiore ai sei mesi oppure definitiva in caso di durata superiore ai sei mesi.
Allo stesso modo, si perde il diritto all’ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti previsti per l’ottenimento della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata; in caso di acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità , sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione Aspi o Mini-Aspi; in caso di inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore provveda ad effettuare la comunicazione all’Inps del reddito annuo che si presume di avere dall’attività stessa.
Altre ipotesi di decadenza del diritto all’ASpI sono state individuate dalla circolare Inps n° 142 del 18 dicembre 2012 e riguardano il rifiuto del lavoratore, senza giustificato motivo, di partecipare ad un’iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti; la non accettazione di un’offerta di un lavoro con un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui si ha diritto. Queste due ipotesi, come precisa la circolare, si applicano quando le attività si svolgono in un luogo che non dista pi๠di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.