Al riguardo occorre premettere che con la circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 èstato sancito in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, nonchè delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla gestione separata, il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per maternità ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della relativa misura.
A seguito del riconoscimento di tale diritto, sono pervenute all’Inps domande per gli assegni familiari da parte degli iscritti alla gestione separata in relazione ai periodi sopra indicati. A fronte di tali richieste, l’Istituto previdenziale ha inviato un quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo appunto se la contribuzione figurativa riconosciuta durante il periodo di congedo parentale o di congedo per maternità /paternità potesse essere considerata utile, oltre che ai fini del diritto e della misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
La risposta del Ministero èstata affermativa, pertanto l’Inps ha provveduto ad emanare apposita circolare in cui ha precisato che il diritto agli assegni familiari spetta sia durante il periodo di congedo di maternità e paternità sia per i periodi di congedo parentale coperti da contribuzione figurativa.
Pertanto, l’Inps provvederà al pagamento degli assegni familiari anche in relazione a situazioni pregresse, nei limiti della prescrizione quinquennale.