L’omessa preventiva o tempestiva informazione al datore configura l’ipotesi dell’assenza ingiustificata, intendendosi per tale quella non ascrivibile a cause oggettive che rendano impossibile la prestazione lavorativa.
Il tal caso, dunque, il datore di lavoro ha facoltà di avviare nei confronti del dipendente un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 7 della legge 20.5.1970, n. 300, previa contestazione dell’addebito. Per poter avviare tale procedimento non ènecessario che l’assenza ingiustificata abbia arrecato un danno all’organizzazione aziendale, essendo sufficiente la violazione da parte del lavoratore dei suoi doveri.
Nulla cambia nel caso in cui l’assenza ingiustificata derivi dal rifiuto del datore di lavoro a concedere uno o pi๠giorni di ferie, anche nel caso in cui ci sia un notevole numero di giorni “arretrati” di cui il dipendente non ha ancora fruito. Secondo quanto previsto dall’art. 2109 del codice civile, infatti, la fissazione del periodo durante il quale il lavoratore puಠassentarsi per fruire del periodo di ferie spetta al datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. Ne deriva quindi che èingiustificata l’assenza per ferie qualora questa non sia stata autorizzata dal datore di lavoro, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia prima dato la sua autorizzazione e poi cambiato idea disponendo la prosecuzione dell’attività lavorativa.