Di norma il superminimo èassorbibile, questo significa che se in seguito al rinnovo del contratto collettivo viene previsto un aumento della retribuzione il superminimo non si somma a questo ma viene ridotto in tutto o in parte a seconda dell’entità dell’aumento stabilito.
In altre parole, se il contratto prevede una retribuzione di 1200 euro e un superminimo di 200 euro, per un importo complessivo pari a 1.400 euro, e in seguito al rinnovo del contratto collettivo la retribuzione passa a 1.300 euro, il superminimo verrà assorbito nella misura di 100 euro e la retribuzione complessiva sarà sempre pari a 1.400 euro.
In determinati casi, tuttavia, il superminimo non èassorbibile, in particolare: quando lavoratore e datore di lavoro stabilisco che il superminimo non èassorbibile mediante un’apposita clausola; nel caso in cui la contrattazione collettiva stessa stabilisce che l’aumento non assorbe eventuali superminimi individuali; nel caso in cui il superminimo èstato riconosciuto al lavoratore sotto forma di compenso speciale per determinate mansioni o meriti.