L’importante èche vi sia sempre una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che quest’ultima deve essere stata determinata dalla necesità creatasi nell’azienda per effetto della prima.
Tale principio èstato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una lavoratrice e finalizzato ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato e al conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte ha anzitutto premesso la necessità che esista una correlazione di tipo causale tra l’attività del lavoratore assunto in sostituzione e quella del lavoratore sostituito, proseguendo con l’affermare la sussistenza di tali presupposti nel caso in esame, per poi terminare sottolineando che in caso di assunzione a termine di un lavoratore in sostituzione dଠun altro assente, per il periodo dell’assenza, il datore potrà esercitare nei confronti del lavoratore a termine lo stesso jus variandi che avrebbe potuto esercitare nei confronti del lavoratore sostituito.