La Suprema Corte ha inoltre aggiunto che il reato sussiste anche a carico dei titolari di ditta individuale che, nonostante operino in regime di contabilità semplificata, non hanno tenuto il libro giornale e il libro degli inventari.
Nella sentenza in esame, in particolare, la Corte ha reso definitiva la pena principale a tre anni di reclusione e quella accessoria di dieci anni di interdizione dall’attività imprenditoriale di un piccolo imprenditore, titolare di una ditta individuale con regime a contabilità semplificata, che fin dall’inizio non aveva provveduto a tenere il libro giornale e quello degli inventari, impedendo in tal modo la ricostruzione del volume d’affari.
Riguardo alle scritture contabili, i giudici della Suprema Corte hanno inoltre affermato un altro importante principio di legittimità , precisando che per essere condannati per il reato di bancarotta documentale fraudolenta non ènecessario aver distrutto le scritture ma èsufficiente non averle tenute fin dall’inizio con l’intento di impedire al curatore la ricostruzione del volume d’affari.