La circolare Inps n. 144 dell’8 ottobre 2013 ha chiarito una serie di aspetti della nuova indennità di disoccupazione Aspi. L’istituto nazionale per la previdenza sociale si èoccupato nell’ultima comunicazione della liquidazione AsPi indennità di disoccupazione e di una serie di aspetti relativi ai beneficiari di tale diritto.
Il nuovo sussidio di disoccupazione introdotto con la nuova legge sul lavoro, la riforma Fornero del 2012, potrà essere elargito ad una serie di nuovi soggetti. Secondo la nuova normativa, sono ssoggettati all’Aspi tutti i lavoratori che precedentemente erano assicurati contro la disoccupazione involontaria, ma anche tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ad una serie di nuove categorie contrattuali, quali;
- gli apprendisti
- i soci lavoratori delle cooperative regolati dal Decreto Presidenza della Repubblica n. 602 del 1970
- il personale artistico, teatrale e cinematografico che ha un rapporto di lavoro subordinato
Inoltre per quanto riguarda tutti i soci lavoratori delle cooperative regolati dal Decreto Presidenza della Repubblica n. 602 del 1970 che hanno un rapporto di lavoro subordinato e anche per tutto il personale artistico, teatrale e cinematografico, sempre con rapporto di lavoro subordinato, sono previste diverse misure di contribuzione. Nel dettaglio in questi due casi suddetti la misura della contribuzione ASpI sarà pari allo 0,32% nell’anno 2013.
E’ bene ricordare che tale importo viene stabilito per legge come comprensivo della percentuale dello 0,06% che rappresentato il frazionamento del contributo. Tale provvedimento èprevisto dall’articolo di legge n. 25, comma 4 della legge n. 845/1978.
Gli importi delle indennità ASpI e miniASpI sono liquidate in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione, che sono quindi valutate per un importo pari al 20% della misura delle indennità di disoccupazione.  Per quanto riguarda il calcolo dell’indennità Aspi, la legge stabilisce che si procederà al conteggio determinando la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni percepita dal lavoratore e poi verrà valutata la percentuale di settimane a contribuzione ridotta.