La durata del periodo di ferie che spetta a ciascun lavoratore durante ogni anno èstabilita dal contratto collettivo nazionale di riferimento, tuttavia le ferie vengono maturate nel corso dell’anno solare.
Ne deriva quindi che un lavoratore che ha svolto la sua prestazione lavorativa presso una data azienda per l’intero anno avrà diritto a tutte le ferie previste dal contratto collettivo applicato, mentre se avrà lavorato solo per un determinato periodo dell’anno avrà diritto solo alle ferie maturare durante quel dato periodo.
Il calcolo delle ferie maturate fino ad un dato momento dell’anno èmolto semplice, basta semplicemente dividere i giorni di ferie previsti dal contratto per 12 e moltiplicare il tutto per i mesi effettivamente lavorati. Ad esempio quindi, un lavoratore che ha diritto a 24 giorni di ferie all’anno, al 31 agosto avrà maturato 16 giorni di ferie (24:12×8). A questo risultato bisogna poi sommare gli eventuali giorni di ferie maturati e non goduti nell’anno precedente e sottrarre i giorni di ferie di cui si ègià usufruito durante l’anno in corso.
Le ferie non godute non possono essere monetizzate, l’unica eccezione si ha in caso di cessazione del rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente, oltre al tfr e agli altri eventuali compensi a lui spettanti, anche un’indennità commisurata al numero di ferie maturate e non godute.