Il diritto del lavoro e le sue norme in materia consentono il calcolo della retribuzione in stato maternità , cosଠcome il calcolo flessibilità maternità in caso di congedo. I calcoli diventano molto pi๠complicati nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una maternità obbligatoria oppure nel caso di gravidanza a rischio.
In questo caso la legge stabilisce che l’indennità spetta alle lavoratrici in stato di maternità che devono quindi astenersi dall’attività lavorativa in maniera tassativa e rispettando i termini stabiliti dalla norma che corrispondono a:
- due mesi prima della data presunta del parto
- tre mesi dopo la data effettiva del parto
- nei casi di interdizione anticipata per gravidanza a rischio
- le operaie, a cui si aggiungono anche le apprendiste, la cui indennità spetta per le giornate feriali; sono escluse invece le giornate di domenica e quelle che corrispondono a festività nazionali e infrasettimanali oltre a quelle del Santo Patrono della città in cui si lavoro, incluse nel periodo di astensione.
- le impiegate, comprese anche le apprendiste, la cui indennità spetta per tutte le giornate incluse nel periodo di astensione con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali o del Santo Patrono cadenti di domenica
Ad esempio nel caso in cui ad andare in maternità sia una figura con qualifica di operaia, a tempo pieno, per il calcolo si prende la retribuzione media globale giornaliera, abbreviata con la sigla RMGB, e la si moltiplica per i giorni del mese per l’80%: 50 euro (RMGB) x 25 (giorni indennizzati) x 80% = 1.000,00 euro